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Imu e Tasi per due immobili diversi dei coniugi. Conta il luogo in cui si trovano

05/01/2018

Imu e Tasi, rispettivamente l’imposta municipale sugli immobili e il tributo comunale sui servizi indivisibili, non sono dovute sull’abitazione principale se non rientra nelle categorie catastali di Lusso/di pregio, A1, A8 e A9. Si considera abitazione principale l’immobile iscritto (o iscrivibile) in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ma come comportarsi in caso di coniugi che abbiano due immobili?

La cosa da considerare per rispondere a questo quesito è il luogo dove si trovano gli immobili. Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso Comune, l’esenzione dalle tasse si applica per un solo immobile, e quindi i coniugi devono scegliere quale immobile tra i due esentare dal pagamento Imu e Tasi. Se i coniugi invece risiedono in due immobili diversi situati in diversi Comuni, entrambi possono usufruire delle esenzioni. Come dispone il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nel caso in cui i coniugi stabiliscano le loro residenze in immobili situati in due Comuni diversi è possibile per entrambi usufruire delle condizioni ai fini Imu e anche Tasi previste per l’abitazione principale, a condizione che i motivi non siano di elusione fiscale ma riconducibili a esigenze reali come, ad esempio, ragioni di lavoro.

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